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Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede

Comunicazione di istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede

Data :

21 ottobre 2026

Categorie:
Comune
Argomenti:
Elezioni
Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede
Municipium

Descrizione

(Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. Articolo 8. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.)

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per Servizi Elettorali, con circolare n. 65/2026 del 15/10/2026, ha comunicato che come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".
L’articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono essere iscritti gli elettori che:

  • Per motivo di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati da almeno nove mesi;
  • Per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico in una struttura sanitaria e siano domiciliati per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di una delle consultazioni previste dalla norma;
  • Siano caregiver familiari, ai sensi dell’art. 1, comma 255 della L. 205/2017 per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di una delle consultazioni previste dalla norma e che prestino attività di cura presso una struttura sanitaria situata nel Comune;
  • Siano genitori o familiari conviventi di minore sottoposto da almeno tre mesi ad assistenza sanitaria in struttura situata nel Comune.

Termini per la presentazione della domanda

Categoria "Fuori Sede" Termine per la domanda Consultazioni interessate
Studio o lavoro già in essere Entro il 31 dicembre 2026 Elezioni 2027
Studio o lavoro dopo il 31-12-2026 Entro 30 gg dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione Quelle dell’anno in corso
Motivi di cura, caregiver, genitori/conviventi di minori sottoposti a terapia in struttura sanitaria Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione Quelle dell'anno in corso

 

Modalità di presentazione

La domanda va redatta su apposito modulo ministeriale, si pubblica, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile, da inviare a protocollo@comune.castiglione.mn.it o consegnare a mano presso Comune di Castiglione delle Stiviere – Uff. Elettorale – Via Cesare Battisti, 4.

Unitamente alla domanda l’elettore deve allegare:

  • Copia di un documento di identità
  • Certificazione attestante la condizione di elettore fuori sede (certificato iscrizione corso di studi, contratto di lavoro, attestazione della struttura sanitaria)

Revoca. La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l’elettore dall’elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l’annotazione.
Istruttoria. Il Comune di temporaneo domicilio verifica:

  • 1. Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
  • 2. l’appartenenza del Comune di iscrizione elettorale a una Regione diversa;
  • 3. la durata minima della permanenza (nove mesi) o della sua cura o assistenza (tre mesi) e, per i commi 4 e 5, che la data della consultazione ricada nel periodo;
  • 4.la completezza della documentazione allegata.

Non ammissione. Se l’elettore non soddisfa i requisiti che legittimano il voto “fuori sede” il Comune di temporaneo domicilio gliene dà comunicazione motivata e, in tal caso, potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).
Assegnazione alle sezioni. Gli elettori ammessi al voto “fuori sede” sono distribuiti nelle sezioni ordinarie, secondo un criterio di prossimità territoriale al temporaneo domicilio e, di norma, in numero non superiore al 10 per cento degli elettori iscritti nella sezione (comma 10).
Attestazione di ammissione. Entro il decimo giorno antecedente la consultazione il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata (comma 8). L’attestazione può essere inviata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici.

AMMISSIONE AL VOTO
Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).
L’elettore fuori sede vota nella sezione elettorale indicata nell’attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto (comma 11) e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026, 08:28

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